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ARCHIVIO LEGISLATIVO

 

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

Provincia di Trento

 

 

LEGGE REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

N. 5 DEL 19-07-1992

Norme sull' ordinamento della polizia municipale

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 31
del 28 luglio 1992

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

  ARTICOLO 1

 Finalità 
 1.  La presente legge detta, in attuazione dell'
articolo 65 dello Statuto speciale approvato con
Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670 e della legge 7 marzo 1986, n. 65 sull' ordinamento
della polizia municipale, i principi generali
dell' ordinamento del personale dei Comuni
addetto al servizio di polizia municipale.

 

 

 

ARTICOLO 2

 Potere regolamentare del Comune nel settore
della polizia municipale
 1.  I Comuni, in conformità  a quanto disposto
dall' articolo 2 del Testo Unico delle leggi sull' ordinamento
dei Comuni approvato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984,
n. 6/ L e dalle leggi provinciali previste dal comma 2
dell' articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica
19 novembre 1987, n. 526, emanano regolamenti
per disciplinare il settore della polizia locale
urbana e rurale e per lo svolgimento del relativo
servizio e la disciplina del personale ad esso addetto.
  2.  Ove non si proceda alla costituzione del Corpo
di polizia municipale, i Comuni provvedono ad
integrare il regolamento organico del personale dipendente
con apposite disposizioni per gli addetti
al servizio di polizia municipale, nel rispetto della
disciplina della funzione disposta dalle leggi provinciali
ai sensi dell' articolo 9, punto 1), del Decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, nº
670.

 

 

 

ARTICOLO 3

 Collaborazione fra i Comuni per lo svolgimento
del servizio di polizia municipale
 1.  I Comuni possono esercitare compiti di polizia
municipale ed il relativo servizio anche in forma
consortile o associata;  possono inoltre stabilire intese
per la reciproca utilizzazione temporanea di personale
e di mezzi operativi per il conseguimento di
obiettivi comuni.
  2.  Il personale di polizia municipale può  essere
distaccato o comandato a svolgere le proprie funzioni
presso altra amministrazione comunale per soddisfare
esigenze di natura temporanea;  in tal caso
opera alle dipendenze dell' autorità  locale dell' amministrazione
suddetta mantenendo la dipendenza
dell' ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi
e previdenziali;  i Comuni interessati, anche
mediante apposite convenzioni, disciplinano
rimborsi o compensazioni reciproche.

 

 

 

ARTICOLO 4

 Dotazioni organiche dei servizi di polizia
municipale
 1.  I Comuni, nel definire i propri organici,
prevedono specifiche dotazioni organiche per gli
addetti ai servizi ed ai Corpi di polizia municipale,
nei limiti posti dalla legislazione vigente e secondo
parametri fissati dalle leggi provinciali di cui al
comma 2 dell' articolo 2 della presente legge.

 

 

 

ARTICOLO 5

 Compiti dei Comuni nel settore della formazione
e aggiornamento professionale
 1.  I Comuni, singoli o associati, o le loro associazioni
rappresentative a livello provinciale, concorrono
alla formazione e aggiornamento professionale
del personale addetto al servizio di polizia municipale,
nell' ambito degli accordi di livello provinciale
inerenti la formazione dei dipendenti dei Comuni,
stipulati fra le organizzazioni sindacali e le
associazioni rappresentative degli enti locali.

 

 

 

ARTICOLO 6

 Revisione regolamenti comunali
 1.  I Comuni, entro un anno dall' entrata in vigore
della presente legge, provvedono ad adottare o
ad adeguare alle norme della presente legge e delle
successive leggi provinciali i propri regolamenti riguardanti
il personale addetto al servizio di polizia
municipale.
 La presente legge sarà  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione.
 Trento, 19 luglio 1992

 

 

 

Le Leggi Regionali

 

 

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE N. 21 DEL 10-11-1993

Norme in materia di polizia municipale

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 57
del 23 novembre 1993

Il Consiglio Provinciale ha approvato
Il Presidente della Giunta Provinciale
promulga la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 1

 Servizio di polizia municipale
 1.  Nell' ambito dei principi fondamentali stabiliti
dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, e secondo quanto
disposto dalla presente legge, i comuni svolgono le
funzioni di polizia locale, urbana e rurale, di polizia
amministrativa e ogni altra attività  di polizia, nelle
materie di propria competenza e in quelle ad essi
delegate.
  2.  Al fine di cui al comma 1 i comuni organizzano
un apposito servizio di polizia municipale secondo
le modalità  che ne consentano la fruizione
per tutti i giorni dell' anno.

 

 

 

ARTICOLO 2

 Collaborazione fra i comuni
 1.  I comuni possono gestire il servizio di polizia
municipale in forma associativa anche su livello
di comunità  di valle;  possono inoltre stabilire intese
per la reciproca utilizzazione temporanea di personale
e di mezzi operativi per il perseguimento di
obiettivi comuni.
  2.  La Provincia incentiva le iniziative di collaborazione
dei comuni concorrendo al finanziamento
per l' acquisto di attrezzature e mezzi operativi
per la gestione del servizio di polizia municipale in
forma associata.

 

 

 

ARTICOLO 3

 Corpi di polizia municipale
 1.  I comuni, singoli o associati, nei quali gli
adempimenti di polizia municipale sono espletati
da almeno sette operatori addetti a tali funzioni,
possono procedere all' istituzione del corpo di polizia
municipale.

 

 

 

ARTICOLO 4

 Dipendenza funzionale dei servizi o corpi di
polizia municipale
 1.  Il servizio o corpo di polizia municipale è 
alle dipendenze del sindaco o dell' assessore da questi
delegato, che vi sovraintende impartendo le direttive
e vigilando sullo svolgimento del servizio.
  2.  In caso di gestione associata del servizio o
corpo di polizia municipale, il relativo atto costitutivo
disciplina l' adozione del regolamento che deve
contenere quanto segue:
  a) disposizioni intese a determinare le strutture e i
mezzi tecnico - operativi;
  b) le funzioni di coordinamento del responsabile;
  c) gli elementi di cui all' articolo 7.
  3.  Gli addetti a tali servizi o corpi sono in ogni
caso sottoposti al sindaco o all' assessore delegato
competente per il territorio in cui si trovano ad
operare.
  4.  Ai fini dello svolgimento delle attività  di cui
all' articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e nei
limiti delle proprie attribuzioni gli addetti ai servizi
o corpi di polizia municipale sono messi a disposizione
dal sindaco, su motivata richiesta dell' autorità 
di pubblica sicurezza o dell' autorità  giudiziaria.
  Nell' esercizio di tali funzioni il personale di cui sopra
dipende operativamente dalla competente
autorità  giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto
di eventuali intese fra le dette autorità  e il
sindaco.

 

 

 

ARTICOLO 5

 Compiti degli addetti ai servizi o corpi di polizia
municipale
 1.  Gli addetti ai servizi o corpi di polizia municipale:
  a) vigilano sull' osservanza delle leggi, dei regolamenti
e delle altre disposizioni amministrative
vigenti con particolare riguardo alle norme concernenti
la polizia locale, urbane e rurale, la
circolazione stradale, l' edilizia, l' urbanistica,
l' ambiente, l' igiene e la sanità , il commercio, i
pubblici esercizi, i pubblici spettacoli;
  b) prestano opera di soccorso nelle pubbliche calamità 
e disastri d' intesa con le autorità  competenti,
nonchè  in caso di privati infortuni;
  c) assolvono a compiti di informazione, di raccolta
di notizie, di accertamento, di rilevazione e ad
altre funzioni previste da leggi o regolamenti
richieste dalle competenti autorità ;
  d) prestano servizio d' ordine, di vigilanza e di scorta,
necessari per l' espletamento di attività  e
compiti istituzionali dei comuni.

 

 

 

ARTICOLO 6

 Svolgimento dell' attività  sul territorio
 1.  Le attività  di polizia si svolgono, di norma,
nell' ambito territoriale del servizio o corpo di appartenenza,
o di quello presso cui gli addetti sono
distaccati o comandati ai sensi delle intese di cui
all' articolo 2.
  2.  Le missioni esterne al territorio sono consentite,
previa intesa tra le amministrazioni interessate,
per soccorso in caso di calamità  e disastri o per
rinforzare altri servizi o corpi in particolari occasioni
eccezionali, nonchè  per fini di collegamento e di
rappresentanza.
  3.  Le operazioni esterne di polizia, d' iniziativa
dei singoli, sono ammesse unicamente in caso di
necessità  dovuta alla flagranza dell' illecito commesso
nel territorio di appartenenza.

 

 

 

ARTICOLO 7

 Regolamento della polizia municipale
 1.  Il regolamento della polizia municipale disciplina
la dotazione organica, le qualifiche funzionali,
i profili professionali, lo stato giuridico, e le
attività  e funzioni degli addetti ai servizi o corpi di
polizia municipale, sulla base delle disposizioni previste
dagli articoli precedenti e dei seguenti criteri:
  a) l' organizzazione e la dotazione organica sono determinate,
previo confronto con le organizzazioni
sindacali di categoria, in funzione del numero
della popolazione residente e fluttuante, della
dimensione, morfologia e dei caratteri urbanistici
del territorio, della fasce di necessaria
operatività  del servizio, dell' indice di motorizzazione,
degli indici di violazione delle norme,
nonchè  di ogni altro influente elemento di
carattere istituzionale, socio - economico, di efficienza
e funzionalità ;
  b) il comandante del corpo di polizia municipale è 
responsabile verso il sindaco o l' assessore delegato,
dell' addestramento, della disciplina e dell'
impiego tecnico - operativo degli addetti;
  c) gli addetti alla polizia municipale sono tenuti
ad eseguire le direttive impartite dai superiori
gerarchici e dalle autorità  competenti per i singoli
settori operativi, nei limiti del loro stato
giuridico e delle leggi;
  d) le attività  di polizia municipale vengono svolte
in uniforme, salvo i casi in cui l' abito civile sia
strettamente necessario per l' espletamento del
servizio e venga autorizzato;
  e) gli addetti alla polizia municipale ai quali è  conferita
la qualità  di agente di pubblica sicurezza
portano, senza necessità  di licenza, le armi, di
cui possono essere dotati in relazione al tipo di
servizio nei termini e nelle modalità  previste
dall' apposito regolamento approvato con decreto
del Ministro dell' interno, anche fuori dal servizio
purchè  nei limiti di cui all' articolo 6;
  f) l' intervenuta partecipazione con profitto ai corsi
provinciali di formazione al lavoro di cui all'
articolo 10 costituisce titolo valutabile nei concorsi
a bandirsi per il reclutamento del personale
di polizia municipale.

 

 

 

ARTICOLO 8

 Comunicazioni al Ministero dell' Interno
 1.  I regolamenti della polizia municipale di cui
all' articolo 7 saranno emanati entro un anno dall'
entrata in vigore della presente legge e comunicati
al Ministero dell' Interno

 

 

 

ARTICOLO 9

 Uniformi
 1.  L' uniforme degli appartenenti ai servizi o
corpi di polizia municipale è  costituita da un insieme
organico di oggetti di vestiario, di equipaggiamento
e di accessori aventi specifica denominazione
e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di
funzionalità  e di identificazione, nel rispetto del
divieto di assimilazione a uniformi militari e delle
Forze della Polizia di Stato.
  2.  Le uniformi sono di servizio e per servizi di
onore e di rappresentanza, le cui caratteristiche tengono
conto delle tradizioni locali.
  3.  Le attività  di cui all' articolo 5, sono normalmente
esercitate nella prescritta uniforme nel rispetto
degli appositi regolamenti comunali, ovvero
secondo le disposizioni impartite dagli enti di appartenenza.
  4.  I distintivi da porre sulle uniformi degli
agenti di polizia municipale recano lo stemma e la
denominazione dell' ente di appartenenza.

 

 

 

ARTICOLO 10

 Norme per l' accesso
 1.  L' assunzione del personale di polizia municipale
avviene esclusivamente per concorso.
  2.  Per l' ammissione ai concorsi per i posti di
comandante di polizia municipale è  richiesto il diploma
di laurea, fatte salve le diverse disposizioni
regolanti l' accesso alle qualifiche funzionali contenute
negli accordi previsti dal testo unico delle leggi
regionali sullo stato giudico ed il trattamento
economico dei dipendenti dei comuni emanato con
decreto del presidente della Giunta regionale 10
maggio 1983, n. 3/ L.
  3.  I comuni, singoli o associati, od il consorzio
dei comuni della provincia di Bolzano organizzano
direttamente o a messo di istituzioni scientifiche o
culturali che dispongono di adeguate strutture e
diano garanzie di espletarli in maniera soddisfacente,
corsi di formazione al lavoro finalizzati al reclutamento
del personale di polizia municipale e corsi
di aggiornamento e di riqualificazione del personale
in servizio, compreso il perfezionamento della
conoscenza della seconda lingua.
  4.  Il numero dei partecipanti e le modalità  di
ammissione, nonchè  la durata e tipologia dei corsi
stessi sono determinati, in modo da garantire le
esigenze delle amministrazioni comunali e dei loro
consorzi, dalla Giunta provinciale.
  5.  La Provincia può  concedere contributi sulle
spese sostenute per l' organizzazione dei corsi di cui
al comma 3.

 

 

 

ARTICOLO 11

 Disposizione finanziaria
 1.  Le spese per l' attuazione della presente legge
saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale
o da altro provvedimento legislativo di analoga natura.

 

 

 

ARTICOLO 12

 Modifica di una legge provinciale
 1.  Il comma 4 dell' articolo 3 della legge provinciale
13 maggio 1992, n. 13, è  sostituito dal seguente:
  << 4.  L' autorizzazione è  negata a coloro che abbiano
riportato una condanna a pena detentiva
superiore a tre anni per delitto non colposo
e non abbiano ottenuto la riabilitazione, o siano
sottoposti a misure di prevenzione ai sensi
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, modificata
ed integrata con la legge 14 ottobre 1974, nº
497, la legge 13 settembre 1982, n. 646, il decreto
legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito
dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, nonchè  con
la legge 23 dicembre 1982, n. 936, la legge 3
agosto 1988, n. 327, il decreto legge 14 giugno
1989, n, 230, convertito dalla legge 4 agosto
1989, n. 282, e con la legge 19 marzo 1990, n. 55,
ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza. >>
 
 2.  Il comma 1 dell' articolo 12 della legge provinciale
13 maggio 1992, n. 13, è  sostituito dal seguente:
  << 1.  Ogni violazione delle disposizioni contenute
negli articoli 2, 5, 6, 8 e 9 della presente
legge, fermo restando l' obbligo della denuncia
all' autorità  giudiziaria per i reati previsti dal
codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli
estremi, è  punita con sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di Lire 200.000 ad un
massimo di Lire 2.000.000. >>
 La presente legge sarà  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Provincia.
 Bolzano, 10 novembre 1993
 

 

 

 

Le Leggi Regionali

 

 

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE N. 28 DEL 2-11-1993

Norme in materia di polizia locale

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 55
del 9 novembre 1993

Il Consiglio Provinciale ha approvato
Il Presidente della Giunta Provinciale
promulga la seguente legge:

 

 

 

Titolo I
Organizzazione delle funzioni di polizia locale

ARTICOLO 1

 Finalità 
 1.  La Provincia, nell' ambito delle proprie competenze
di cui all' articolo 9, numero 1 dello Statuto
speciale di autonomia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e nel
rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo
1986, n. 65 concernente << Legge - quadro sull' ordinamento
della polizia municipale >> e della legge regionale
19 luglio 1992, n. 5 concernente << Norme sull' ordinamento
della polizia municipale >>, disciplina con
la presente legge l' organizzazione delle funzioni di
polizia locale, urbana e rurale al fine di assicurare
su tutto il territorio provinciale condizioni di uniformità 
nell' espletamento delle funzioni medesime.

 

 

 

ARTICOLO 2

 Funzioni di polizia locale
 1.  I comuni sono titolari delle funzioni di polizia
locale nelle materie di propria competenza e in
quelle ad essi delegate.
  2.  A tal fine possono organizzare, anche in forma
associata, un apposito servizio di polizia municipale
in modo da assicurare le rispettive prestazioni
nell' ambito territoriale di appartenenza con carattere
di continuità  e di uniformità .
  3.  Il servizio di cui al comma 2 provvede ad
assicurare l' assolvimento dei compiti ad esso demandati
dalle leggi e dai regolamenti vigenti ed in
particolare a:
  a) prevenire e reprimere le infrazioni alle norme
di polizia locale;
  b) vigilare sulla osservanza delle leggi, dei regolamenti,
delle ordinanze e degli altri provvedimenti
amministrativi emanati dalle competenti
autorità , la cui esecuzione sia di competenza del
comune;
  c) prestare servizio d' ordine, di vigilanza e di scorta
necessari per l' espletamento di attività  istituzionali
del comune;
  d) vigilare sulla integrità  e conservazione del patrimonio
pubblico;
  e) svolgere incarichi di informazione, accertamento
e rilevazione connessi alle funzioni istituzionali
comunali e comunque richiesti dalle autorità 
ed uffici legittimati a richiederli;
  f) predisporre i servizi e collaborare alle operazioni
di protezione civile di competenza del comune;
  g) collaborare, d' intesa con le autorità  competenti,
alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche
calamità  o disastri, nonchè  di privato infortunio;
  h) esercitare le funzioni tecniche di controllo in
materia di tutela dell' ambiente dagli inquinamenti;
  i) svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le
funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi
dell' articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
  l) svolgere le funzioni previste dal secondo comma
dell' articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e connesse
norme di attuazione di cui ai decreti del Presidente
della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686
e 19 novembre 1987, n. 526;
  m) esercitare il servizio di polizia stradale attribuito
dalla legge alla polizia locale.

 

 

 

ARTICOLO 3

 Gestione associata
 1.  Al fine di assicurare funzionalità  ed economicità 
nella gestione del servizio, le funzioni di cui
all' articolo 2 possono essere esercitate dai comuni
anche in forma associata.
  2.  In tal caso i comuni, ferma restando la facoltà 
di adottare le forme associative previste dalla
legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 concernente
<< Nuovo ordinamento dei comuni della Regione
Trentino - Alto Adige >>, possono demandare l' esercizio
delle funzioni di polizia locale al comprensorio
di rispettiva appartenenza, salvo successiva individuazione
legislativa di un diverso ente gestore delle
funzioni associate.
  3.  A tal fine i comuni interessati stipuleranno
apposita convenzione con l' ente di cui al comma 2.
  4.  La Provincia favorisce ed incentiva l' esercizio
in forma associata da parte dei comuni delle
funzioni di polizia locale, utilizzando le somme assegnate
ai sensi delle leggi in materia di finanza
locale.

 

 

 

ARTICOLO 4

 Collaborazione intercomunale
 1.  Per esigenze di carattere stagionale o temporaneo,
ovvero ogni qual volta lo ritengano opportuno
per migliorare la qualità  del servizio o per realizzare
una maggiore economicità  della gestione, i comuni
singoli o associati possono attuare forme di
collaborazione per aspetti anche settoriali del servizio
stesso, stabilendo a tal fine le opportune intese a
mezzo di apposite convenzioni.

 

 

 

 

Titolo II
Ordinamento della polizia municipale

ARTICOLO 5

 Dipendenza dei servizi di polizia municipale
 1.  Il sindaco o l' assessore da lui delegato impartisce
le direttive per lo svolgimento delle funzioni
di polizia locale, vigila sull' espletamento del servizio
e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e
dai regolamenti.
  2.  Nel caso di gestione associata, i comuni interessati
prevedono nella relativa convenzione:
  a) le modalità  della gestione amministrativa e finanziaria
del servizio.
  3.  Fermo restando le attribuzioni spettanti ai
sindaci ai sensi del comma 1 e in armonia con quanto
disposto dalla convenzione, nel caso di gestione
associata il servizio ai fini organizzativi e di coordinamento
dipende su tutto il territorio interessato
dall' ente gestore.

 

 

 

ARTICOLO 6

 Istituzione del corpo di polizia municipale
 1.  Il servizio di polizia municipale, inteso come
struttura coordinata di persone e di mezzi, può  essere
organizzato attraverso l' istituzione di un apposito
corpo nei comuni, singoli o associati, nei quali i
relativi adempimenti sono espletati da un organico
di almeno sette addetti.
  2.  L' ordinamento del corpo di polizia municipale
deve, di regola, prevedere la presenza:
  a) di un responsabile del corpo (comandante);
  b) di addetti al coordinamento e al controllo;
  c) di operatori (vigili).

 

 

 

ARTICOLO 7

 Comandante del corpo di polizia municipale
 1.  Ad ogni corpo di polizia municipale è  preposto
un comandante.
  2.  Il comandante del corpo di polizia municipale
attua le direttive impartite dal sindaco o dall'
assessore da lui delegato ed è  responsabile verso lo
stesso dell' addestramento, della disciplina e dell' impiego
tecnico - operativo del personale addetto al
corpo.

 

 

 

ARTICOLO 8

 Dotazione organica
 1.  la dotazione organica di ciascun servizio o
corpo di polizia municipale deve essere determinata
tenendo conto dei seguenti criteri generali:
  a) consistenza della popolazione residente;
  b) estensione e suddivisione del territorio in circoscrizioni
o frazioni;
  c) sviluppo edilizio;
  d) tipo e quantità  degli insediamenti industriali e
commerciali;
  e) presenze turistiche;
  f) indice di motorizzazione;
  g) caratteristiche socio - economiche del territorio;
  h) presenze scolastiche;
  i) presenza di nodi stradali;
  l) presenza di organi o uffici periferici della amministrazione
statale, regionale e provinciale;
  m) fenomeni di pendolarismo.

 

 

 

ARTICOLO 9

 Regolamenti
 1.  I comuni, singoli o associati, adottano i regolamenti
di cui agli articoli 4 e 7 della legge 7 marzo
1986, n. 65 entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
  2.  I regolamenti in materia di polizia locale
devono essere comunicati al Ministero dell' Interno
tramite il Commissario del Governo.

 

 

 

ARTICOLO 10

 Uniformi e mezzi
 1.  Le uniformi sono costituite da un insieme
organico di oggetti di vestiario, di equipaggiamento
e di accessori aventi specifica denominazione e realizzati
in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità 
e di identificazione.  Le uniformi devono
essere tali da escludere la stretta somiglianza con le
uniformi delle forze di polizia e delle forze armate
dello Stato.
  2.  Negli allegati A e B della presente legge sono
determinate le caratteristiche, rispettivamente, delle
uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli
addetti al servizio di polizia municipale.
  3.  Negli allegati C e D della presente legge
sono, altresì , determinate le caratteristiche, rispettivamente,
dei mezzi e degli strumenti operativi in
dotazione ai servizi o corpi di polizia municipale,
fatto salvo quanto stabilito dal comma 5 dell' articolo
5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

 

 

 

 

Titolo III
Formazione ed aggiornamento del personale addetto
al servizio di polizia municipale

ARTICOLO 11

 Professionalità  degli addetti al servizio di polizia
municipale
 1.  Il personale addetto al servizio di polizia
municipale deve possedere una professionalità  adeguata
alle funzioni svolte.
  2.  Tale professionalità  è  assicurata tramite:
  a) la partecipazione a corsi di preparazione ai concorsi
di assunzione del personale da adibire a
funzioni di polizia locale;
  b) la partecipazione periodica durante il rapporto
di lavoro a corsi di aggiornamento;
  c) la partecipazione a corsi di specializzazione  in
relazione all' impiego in specifici settori operativi.
  3.  In particolare, con riguardo a quanto disposto
in materia di porto dell' arma dal comma 5 dell'
articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il personale
addetto al servizio di polizia municipale partecipa
a periodici corsi di addestramento all' uso dell'
arma, consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni
pratiche, nel rispetto di quanto stabilito dalle
disposizioni statali in materia.
  4.  La frequenza ai corsi di aggiornamento e di
specializzazione è  obbligatoria per gli addetti al servizio
di polizia municipale.

 

 

 

ARTICOLO 12

 Formazione ed aggiornamento professionale
 1.  La Provincia, d' intesa con l' Associazione nazionale
dei comuni italiani( ANCI) e l' Unione nazionale
comuni ed enti montani( UNCEM) e sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nel settore a livello provinciale, promuove
l' organizzazione di corsi di preparazione ai concorsi
di assunzione del personale da adibire a funzioni di
polizia locale.
  2.  Al fine di assicurare in via continuativa un
adeguato livello di professionalità  del personale addetto
al servizio di polizia municipale la Provincia,
con le modalità  di cui al comma 1, promuove altresì 
l' organizzazione di corsi di aggiornamento e di specializzazione.
  3.  I corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione
possono essere gestiti direttamente
dalla Provincia, dai comuni singoli o associati, ovvero
da strutture convenzionate.
  4.  La programmazione, le modalità  di ammissione
dei candidati, la durata e la tipologia dei corsi
ed ogni altra norma organizzativa verranno stabilite
con apposita deliberazione della Giunta provinciale
su proposta del comitato di cui all' articolo 13.
  5.  La partecipazione con profitto ai corsi di
preparazione ai concorsi costituisce titolo valutabile
nei concorsi da bandirsi per il reclutamento del
personale da adibire alle funzioni di polizia locale.
  6.  La Provincia concorre al finanziamento delle
iniziative di formazione ed aggiornamento professionale
con i criteri, i limiti e le modalità  stabiliti
da apposite deliberazioni della Giunta provinciale,
sentito il comitato di cui all' articolo 13.

 

 

 

 

Titolo IV
Organo consultivo

ARTICOLO 13

 Comitato tecnico provinciale per le funzioni di
polizia locale
 1.  E' istituito il comitato tecnico provinciale
per le funzioni di polizia locale, composto:
  a) dall' assessore provinciale competente in materia
di enti locali che lo presiede;
  b) dal dirigente del servizio enti locali o suo delegato,
con funzioni di vicepresidente;
  c) da quattro esperti in materia di polizia locale
nominati dalla Giunta provinciale di cui almeno
uno scelto tra i comandanti di polizia municipale;
  d) da quattro rappresentanti degli enti gestori designati
congiuntamente dall' ANCI e dall' UNCEM;
  e) da tre rappresentanti sindacali designati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nel settore a livello provinciale da scegliersi
fra gli addetti al servizio.
  2.  Le funzioni di segretario sono svolte da un
funzionario del servizio enti locali.
  3.  Il comitato è  nominato dalla Giunta provinciale
e resta in carica per la durata della legislatura
esercitando le funzioni sino all' insediamento del
nuovo comitato.
  4.  Le associazioni e le organizzazioni di cui alle
lettere d) ed e) del comma 1 devono comunicare le
designazioni dei componenti di propria competenza
entro trenta giorni dal ricevimento della relativa
richiesta.  Il comitato è  validamente costituito anche
nel caso in cui non siano pervenute le designazioni
predette, salvo successive integrazioni.
  5.  Per la validità  delle sedute del comitato è 
necessaria la presenza della maggioranza dei componenti
in carica.  Il comitato delibera a maggioranza
dei presenti, in caso di parità  prevale il voto di
che presiede.
  6.  Ai componenti ed al segretario del comitato
sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa
provinciale vigente.
  7.  Il servizio enti locali assicura il necessario
supporto tecnico e amministrativo all' attività  del
comitato.

 

 

 

ARTICOLO 14

 Compiti del comitato
 1.  Il comitato è  organo consultivo della Provincia
con il compito di:
  a) esprimere pareri e proposte in ordine agli atti
provinciali in materia di polizia locale;
  b) formulare proposte in ordine all' organizzazione
dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale
di cui all' articolo 12 e al riparto dei
relativi oneri;
  c) formulare proposte in ordine ad iniziative per
il miglioramento del servizio;
  d) esprimere pareri su altri particolari argomenti
o questioni che dovessero riguardare il servizio;
  e) verificare lo stato di attuazione della presente
legge.

 

 

 

 

Titolo V
Norme transitorie e finali

ARTICOLO 15

 Norme transitorie
 1.  I comuni adeguano le caratteristiche delle
uniformi e dei relativi distintivi di grado nonchè  le
caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi
a quanto stabilito negli allegati A, B, C e D entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

 

 

 

ARTICOLO 16

 Riferimento di spese
 1.  I corsi di cui all' articolo 12 si svolgono nell'
ambito dei programmi di formazione e qualificazione
del personale, di cui all' articolo 37 della legge
provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente << Nuovo
ordinamento dei servizi e del personale della
Provincia autonoma di Trento >>, modificato da ultimo
dall' articolo 25 della legge provinciale 23 febbraio
1990, n. 6 << Disposizioni sul funzionamento
della struttura provinciale >>.

 

 

 

ARTICOLO 17

 Copertura degli oneri
 1.  Ai maggiori oneri, valutati nell' importo
complessivo di lire 3.000.000, derivanti dall' applicazione
dell' articolo 13, comma 6, a carico dell' esercizio
finanziario 1994, si provvede mediante l' utilizzo
di una quota di pari importo, delle disponibilità 
derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore
funzionale << Amministrazione generale >>, programma
<< Amministrazione generale >>, area di attività 
<< Servizi generali >> del bilancio pluriennale 1993- 1995
di cui all' articolo 15 della legge provinciale 1
febbraio 1993, n. 4 concernente << Bilancio di previsione
della Provincia autonoma di Trento per l' esercizio
finanziario 1993 e bilancio pluriennale
1993- 1995 >>.
  2.  Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà 
secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale
della Provincia.

 

 

 

ARTICOLO 18

 Variazioni di bilancio
 1.  Nello stato di previsione della spesa - tabella
B - per l' esercizio finanziario 1993, di cui all' articolo
3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono
apportate le seguenti variazioni: (in milioni di lire)
 
 1.  Nello stato di previsione della spesa - tabella
B - per l' esercizio finanziario 1993, di cui all' articolo
3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono
apportate le seguenti variazioni: (in milioni di lire)
  in diminuzione:
  Cap. 84170 - Fondo destinato
a far fronte ad oneri
dipendenti da provvedimenti
legislativi in corso -
Spese correnti (legge provinciale
14 settembre 1979,
n. 7 - articolo 24)
- art. 123 - Nuova legge - Costituzione
di nuovi comitati
e commissioni consultive
 cod. mecc. 1119021232
competenza 1993: 0, cassa 1993: 0, 1994: - 3, 1995: - 3
OMISSIS
 2.  Nello stato di previsione delle spese del bilancio
pluriennale 1993- 1995, di cui all' articolo 15
della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4 le somme
di cui all' articolo 17 sono portate in diminuzione
delle << Spese per leggi in programma >> ed in
aumento delle << Spese per leggi operanti >> nel settore
funzionale, programma ed area di attività  indicati
al comma 1 del medesimo articolo 17.
 La presente legge sarà  pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Provincia.
 Trento, 2 novembre 1993
 
 1.  Nello stato di previsione della spesa - tabella
B - per l' esercizio finanziario 1993, di cui all' articolo
3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono
apportate le seguenti variazioni: (in milioni di lire)
OMISSIS
in aumento:
  Cap. 12300 - Spese per
consigli, comitati e commissioni
(legge provinciale 20
gennaio 1958, n. 4 e successive
modificazioni;  legge provinciale
24 gennaio 1992, nº
5 - articolo 80)
 cod. mecc. 2114210101
competenza 1993: 0, cassa 1993: 0, 1994: + 3, 1995: + 3
  2.  Nello stato di previsione delle spese del bilancio
pluriennale 1993- 1995, di cui all' articolo 15
della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4 le somme
di cui all' articolo 17 sono portate in diminuzione
delle << Spese per leggi in programma >> ed in
aumento delle << Spese per leggi operanti >> nel settore
funzionale, programma ed area di attività  indicati
al comma 1 del medesimo articolo 17.
 La presente legge sarà  pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Provincia.
 Trento, 2 novembre 1993
 
 2.  Nello stato di previsione delle spese del bilancio
pluriennale 1993- 1995, di cui all' articolo 15
della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4 le somme
di cui all' articolo 17 sono portate in diminuzione
delle << Spese per leggi in programma >> ed in
aumento delle << Spese per leggi operanti >> nel settore
funzionale, programma ed area di attività  indicati
al comma 1 del medesimo articolo 17.
 La presente legge sarà  pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Provincia.
 Trento, 2 novembre 1993
 

 

 

 

ALLEGATO 1:

ALLEGATO A
(articolo 10)
<< CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI >>

 

 UNIFORME INVERNALE MASCHILE
 Copricapo:
berretto rigido con calotta bianca
e visiera in cuoio nero;  rifinito
con fascia blu millerighe per sottufficiali
e graduati e con greca
per ufficiali;  con foderina intercambiabile;
  soggolo con eventuali
distintivi di grado e stemma della
polizia municipale.  Lo stemma
della polizia municipale corrisponde
a quello della Provincia
autonoma di Trento previsto dalla
deliberazione della Giunta
provinciale n. 11470 dd. 23 ottobre
1987 e dal decreto del Presidente
della Repubblica 4 gennaio
1988.
  Giacca:
tessuto pesante colore blu notte
ad un petto con quattro bottoni
dorati e risvolti con alamari al bavero;
  quattro tasche a soffietto
con pattina e bottoncino di cui
due piccole al petto e due grandi
alle falde laterali;  spacco posteriore;
  spalline con distintivi di
grado cucite entro l' attaccatura
della manica da un lato e fermate
con un bottone di metallo dall' altro;
  distintivo di servizio recante
lo stemma della polizia municipale
applicato alla tasca sinistra
sul petto.
  Pantaloni:
dello stesso tessuto e colore della
giacca, senza risvolti e senza bande.
  Cappotto:
tessuto pesante colore blu notte a
doppio petto con collo aperto;  bavero
rivoltato con alamari;  doppia
fila di bottoni dorati;  due tasche
con pattina;  martingala a
due bottoni e spacco posteriore;
  spalline con distintivi di grado
cucite entro l' attaccatura della
manica da un lato e fermate con
bottone di metallo dall' altro.
  Impermeabile:
lungo, di colore blu notte;  con
carrè  sovrapposto;  cintura e cappuccio
staccabili;  bottoni di colore
scuro;  tessuto di nylon doppio
resinato oppure gore - tex.
  Scarpe:
in pelle nera, liscie, con suola in
cuoio e gomma.
  Stivaletti:
in pelle nera con suolo in cuoio e
gomma.
  Calze:
di lana, colore blu notte, lunghe
al ginocchio.
  Cravatta:
blu notte.
  Camicia:
di cotone, colore celeste, a maniche
lunghe, modello classico.
  Maglione:
di lana colore blu notte, con spalline,
con scollatura a V, rinforzi
alle spalle e toppe ai gomiti in
tessuto.
  Dolcevita:
colore bianco, misto lana.
  Guanti:
in lana bianca e in pelle neri.
  Giacca vento:
colore blu notte, tessuto in gore -
tex, con imbottitura staccabile;
  taschino al lato sinistro del petto
con patta fermata con bottone a
pressione e due tasche inferiori
con patta fermata con bottoni a
pressione;  spalline cucite entro
l' attaccatura della manica da un
lato e fermate con bottone a pressione
dall' altro;  finiture in materiale
rifrangente colore bianco.
  Berretto:
tipo << finmark >> imbottito con copriorecchie,
colore blu notte, in
tessuto impermeabile e stemma
della polizia municipale.
  Doposci:
in pelle nera.
  Stivali:
in gomma colore nero.
  Calzamaglia:
in lana, senza piede, colore blu
notte.
 UNIFORME ESTIVA MASCHILE
 Copricapo:
della stessa foggia della divisa invernale.
  Giacca - Pantº:
colore blu notte, tessuto fresco di
lana, della stessa foggia della divisa
invernale.
  Camicia:
di cotone, colore celeste, a maniche
corte.
  Calzature:
di pelle colore nero, suola in
cuoio.
  Cravatta:
blu notte.
  Calze:
di cotone, colore blu notte.
  Guanti:
di cotone, colore bianco.
  Impermeabile:
di cotone blu notte, con carrè  sovrapposto,
cintura e cappuccio
staccabili;  tessuto in nylon leggero.
  Maglione:
in misto lana, colore blu notte,
con spalline, con scollatura a V,
rinforzi alle spalle e toppe ai gomiti
in tessuto.
  La divisa estiva costituita da giacca e pantalone
di tessuto leggero può  essere indossata: senza giacca,
con camicia celeste a maniche corte con alamari
sulle punte del colletto, distintivo di servizio applicato
al petto sul taschino sinistro.
 
 UNIFORME INVERNALE FEMMINILE
 Copricapo:
berretto di foggia femminile, con
calotta bianca, falde e frontino in
panno blu, con foderina intercambiabile;
  soggolo con eventuali
distintivi di grado e stemma della polizia municipale.
  Giacca:
dello stesso tessuto e colore di
quella maschile, di foggia femminile.
  Pantalone:
dello stesso tessuto e colore della
giacca, di foggia femminile.
  Gonna:
dello stesso tessuto e colore della
giacca, lunghezza tale da coprire
il ginocchio.
  Cappotto:
dello stesso tessuto e colore di
quello maschile, di foggia femminile.
  Impermeabile:
dello stesso tessuto e colore di
quello maschile, di foggia femminile.
  Scarpe:
in pelle nera, chiusura con lacci,
con suola in cuoio e gomma.
  Calze:
collant di colore blu notte.
  Cravatta:
blu notte.
  Camicia:
la stessa degli uomini.
  Maglione:
lo stesso degli uomini.
  Dolcevita:
la stessa degli uomini.
  Guanti:
in lana bianchi e in pelle neri.
  Giacca vento:
la stessa degli uomini.
  Berretto:
tipo << finmark >> con le stesse caratteristiche
di quello maschile.
  Doposci:
in pelle nera.
  Calzamaglia:
in lana, senza piede, colore blu
notte.
 
 UNIFORME ESTIVA FEMMINILE
 Copricapo:
della stessa foggia della divisa invernale.
  Giacca:
colore blu notte, tessuto fresco di
lana, della stessa foggia della divisa
invernale.
  Camicia:
di cotone, colore celeste, a maniche
corte.
  Calzature:
in pelle colore nero, suola in
cuoio.
  Cravatta:
blu notte.
  Calze:
collant di colore blu notte.
  Guanti:
di cotone, colore bianco.
  Impermeabile:
lo stesso degli uomini.
  Maglione:
lo stesso degli uomini.
  La divisa estiva femminile può  essere indossata
con le stesse caratteristiche di quella maschile.
 
 DIVISA PER IL SERVIZIO MOTOMONTATO
 La stessa di quella ordinaria estiva ed invernale
con le seguenti varianti:
  Pantaloni:
alla cavallerizza, di colore blu
notte, dello stesso tessuto della
giacca.
  Casco:
colore bianco, di materiale idoneo
alle norme di sicurezza, con piccola
visiera e sottogola;  da usarsi
esclusivamente durante lo svolgimento
del servizio motociclistico.
  Stivali:
tipo polstrada.
  Guanti:
in pelle nera, alla moschettiera.
  Maglione:
in lana, colore blu notte, con girocollo.
  Giacca tecnº:
in pelle, colore nero, con imbottitura;
  bavero rivoltato con alamari;
  spalline cucite entro l' attaccatura
della manica da un lato e
fermate con un bottone dall' altro;
  due tasche al petto con patta
fermate con bottoni a pressione e
due tasche alle falde fermate con
bottoni a pressione;  chiusura con
lampo e bottoni a pressione;  maniche
con linguette e impunture
dotate di polso interno in maglia.
 
 VIGILI SCIATORI
 Tuta tecnica:
colore blu notte, con bordature
bianche, cinturone bianco con
borsello porta radio.
  Maglione:
colore blu notte, in lana pesante,
con girocollo.
  Zainetto:
colore rosso con bordature bianche
e scritte << Polizia Municipale >>.
 
 OGGETTO DI CORREDO
 Portabollettari:
bianchi, in pelle.
  Fischietto:
con catenella in metallo.
  Manicotti rifrangenti.
  Copriberretto rifrangente.
  Cinturone:
bianco, in pelle, con spallacci per
i servizi auto - montati.
  Cinturino estivo:
bianco, in canapa, con stemma
della polizia municipale sulla fibbia.
  Borsello:
bianco, in pelle, da portare a tracolla.
  Bottoni:
dorati, con stemma della polizia
municipale.
 Distint. specº
(interprete, motociclista, sciatore,
 ecc.) tubolari per gradi.
  Casco:
per viabilisti, bianco modello Milano.
  Tesserino di riconoscimento:
plastificato con foto, di cm 8 per
 cm 6, contenente i seguenti dati:
indicazione dell' ente di appartenenza,
stemma della polizia municipale,
scritta << Polizia Municipale >>,
numero di matricola, grado
e dati anagrafici.  Sul retro del
tesserino devono essere indicati:
  a) il decreto di riconoscimento
della qualifica di agente di
 PS;
  b) la qualifica di agente o di ufficiale
di PG;
  e) gli estremi della autorizzazione
al porto d' armi;
  d) il gruppo sanguigno.
  Alamari:
di colore oro, con bordi di colore
porpora.  Parte centrale con sfondo
colore porpora e stemma della
polizia municipale.
  Distintivo di servizio:
in metallo a forma di scudetto
delle dimensioni massime di cmm
7,5 per cm 5,8 recante al centro
lo stemma della polizia municipale
su sfondo colore porpora e
le scritte << POLIZIA MUNICIPALE >>
ai lati e << PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO >> sopra
lo stemma.  Nella parte superiore,
su fondo bianco di cm 0,8 è  riportato
il nome dell' ente di appartenenza;
  nella parte inferiore è  indicato
il numero di matricola
dell' addetto.  Il bordo dello scudetto
è  di colore oro( cm 0,3) lavorato
con zigrinatura.
 

 

 

 

ALLEGATO 2:

ALLEGATO B
(articolo 10)
<< CARATTERISTICHE DEI DISTINTIVI DI GRADO >>

 

 I gradi hanno una funzione simbolica e non
incidono sullo stato giuridico.
  Nell' ambito di una medesima qualifica funzionale
per gli ufficiali, superiori o inferiori, una volta
attribuito il grado non sono previsti avanzamenti;
  per i sottufficiali ed i graduati l' avanzamento nel
grado è  determinato dall' anzianità  di servizio avendo
come riferimento analogico la legge 22 novembre
1979, n. 872.
  I distintivi di grado sono conformi allo schema
di seguito riportato.
 UFFICIALI SUPERIORI
Qualifica funzionale II dirigenziale: //
Comandante;  grado colonnello;  descrizione: corona dorata con
tre stelle dorate a sei punte;  soggolo in treccia dorato
con tre trine al berretto.
  Qualifica funzionale I dirigenziale: //
Comandante;  //
grado tenente colonnello;  descrizione: corona dorata
con due stelle dorate a sei punte;  soggolo in treccia dorato
con due trine al berretto;  //
grado maggiore;  descrizione: corona dorata con una stella dorata
a sei punte;  soggolo in treccia dorato con una trine al berretto.
 
 UFFICIALI INFERIORI
 Qualifica funzionale IX qualifica: //
Comandante - Direttore di divisione;  grado capitano;
  descrizione: tre stelle dorate a sei punte;  soggolo dorato
con trine al berretto.
  Qualifica funzionale VIII qualifica: //
comandante oppure funzionario PM: //
grado tenente;  descrizione: due stelle dorate a sei punte;
  soggolo dorato con due trine al berretto;  //
grado sottotenente;  descrizione: una stella dorata a sei punte;
  soggolo dorato con una trine al berretto.
 
 SOTTUFFICIALI
 Qualifica funzionale VII qualifica: //
Comandante oppure coordinatore oppure addetto al coordinamento;  //
grado maresciallo maggiore;  descrizione: tre barrette dorate
zigrinate e tre trine al soggolo del berretto;  //
grado maresciallo capo;  descrizione due barrette dorate
zigrinate e due trine al soggolo del berretto;  //
grado maresciallo ordinario;  descrizione: una barretta dorata
zigrinata e una trine al soggolo del berretto;  //
grado brigadiere;  descrizione: due galloni dorati a V con filetto
nero;  //
grado vice brigadiere;  descrizione: un gallone dorato a V.
 
 GRADUATI
 Qualifica funzionale VI qualifica: //
Addetto al controllo oppure istruttore;  //
grado appuntato;  descrizione: due galloni rossi a V con
filetto nero;  //
grado agente scelto;  descrizione: un gallone rosso a V.
 
 Qualifica funzionale V qualifica: //
Operatore;  grado agente di PM.
 

 

 

 

ALLEGATO 3:

ALLEGATO C
(articolo 10)
<< CARATTERISTICHE DEI MEZZI >>

 

 Autoveicoli:
di colore di base blu notte;  guarniture
di colore bianco sulle fiancate,
a forma di << V >> sul cofano anteriore
e posteriore.  Tetto bianco.
  Stemma della polizia municipale
sulle portiere anteriori e riquadro,
sul parafango anteriore
sinistro, con indicato il numero
del veicolo e il nome dell' ente di
appartenenza.  Scritta << POLIZIA
MUNICIPALE >> con lettere di colore
nero sulle fasce laterali
bianche.  Dispositivi supplementari
di segnalazione visiva a luce
lampeggiante blu;  dispositivi acustici
bitonali.  Altoparlante e faro
direzionale manovrabile dall' interno.
  Parabrezza e lunotto posteriore
recanti la scritta << POLIZIA
MUNICIPALE >> e il numero
di telefono.
  Motoveicoli:
di colore di base blu notte.  Parabrezza
con fascia di colore bianco
recante la scritta a lettere nere
<< POLIZIA MUNICIPALE >>.
  Stemma della polizia municipale
sul serbatoio.  Dispositivi supplementari
di segnalazione visiva a
luce lampeggiante blu;  dispositivi
acustici bitonali.  Borse laterali
portadocumenti con fascia laterale
bianca recante la scritta a lettere
nere << POLIZIA MUNICIPALE >>
e con riquadro indicante il
numero del veicolo e il nome dell'
ente di appartenenza.

 

 

 

ALLEGATO 4:

ALLEGATO D
(articolo 10)
<< CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI OPERATIVI >>

 

 - Impianto radio secondo le norme in materia.
  - Autovelox per il controllo della velocità  - di tipo
omologato.
  - Opacimetro per il controllo delle emissioni gassose
dei veicoli a motore - di tipo omologato.
  - Attrezzo a chiave per il bloccaggio dei veicoli in
sosta vietata con obbligo di rimozione o blocco -
di tipo omologato.
  - Etilometro per l' accertamento dello stato di ebbrezza
dei conducenti dei veicoli a motore - di
tipo omologato.
  - Fonometro per il controllo del livello delle emissioni
rumorose - di tipo omologato.
  - Armi - con le modalità  e i limiti stabiliti dal
decreto del Ministro dell' interno dd 4 marzo
1987.  Le attività  da svolgere con il porto dell' arma
saranno determinate dai regolamenti di cui
all' articolo 9 della presente legge.

 

 

 

Le Leggi Regionali