SULPM CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
LEGGE REGIONE TRENTINO
ALTO ADIGE
N. 5
DEL 19-07-1992
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Il Consiglio Regionale ha approvato |
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ARTICOLO 1 Finalità 1. La presente legge detta, in attuazione dell'articolo 65 dello Statuto speciale approvato conDecreto del Presidente della Repubblica 31 agosto1972, n. 670 e della legge 7 marzo 1986, n. 65 sull' ordinamentodella polizia municipale, i principi generalidell' ordinamento del personale dei Comuniaddetto al servizio di polizia municipale.
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ARTICOLO 2 Potere regolamentare del Comune nel settoredella polizia municipale 1. I Comuni, in conformità a quanto dispostodall' articolo 2 del Testo Unico delle leggi sull' ordinamentodei Comuni approvato con Decreto delPresidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984,n. 6/ L e dalle leggi provinciali previste dal comma 2dell' articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica19 novembre 1987, n. 526, emanano regolamentiper disciplinare il settore della polizia localeurbana e rurale e per lo svolgimento del relativoservizio e la disciplina del personale ad esso addetto. 2. Ove non si proceda alla costituzione del Corpodi polizia municipale, i Comuni provvedono adintegrare il regolamento organico del personale dipendentecon apposite disposizioni per gli addettial servizio di polizia municipale, nel rispetto delladisciplina della funzione disposta dalle leggi provincialiai sensi dell' articolo 9, punto 1), del Decretodel Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, nº670.
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ARTICOLO 3 Collaborazione fra i Comuni per lo svolgimentodel servizio di polizia municipale 1. I Comuni possono esercitare compiti di poliziamunicipale ed il relativo servizio anche in formaconsortile o associata; possono inoltre stabilire inteseper la reciproca utilizzazione temporanea di personalee di mezzi operativi per il conseguimento diobiettivi comuni. 2. Il personale di polizia municipale può esseredistaccato o comandato a svolgere le proprie funzionipresso altra amministrazione comunale per soddisfareesigenze di natura temporanea; in tal casoopera alle dipendenze dell' autorità locale dell' amministrazionesuddetta mantenendo la dipendenzadell' ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativie previdenziali; i Comuni interessati, anchemediante apposite convenzioni, disciplinanorimborsi o compensazioni reciproche.
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ARTICOLO 4 Dotazioni organiche dei servizi di poliziamunicipale 1. I Comuni, nel definire i propri organici,prevedono specifiche dotazioni organiche per gliaddetti ai servizi ed ai Corpi di polizia municipale,nei limiti posti dalla legislazione vigente e secondoparametri fissati dalle leggi provinciali di cui alcomma 2 dell' articolo 2 della presente legge.
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ARTICOLO 5 Compiti dei Comuni nel settore della formazionee aggiornamento professionale 1. I Comuni, singoli o associati, o le loro associazionirappresentative a livello provinciale, concorronoalla formazione e aggiornamento professionaledel personale addetto al servizio di polizia municipale,nell' ambito degli accordi di livello provincialeinerenti la formazione dei dipendenti dei Comuni,stipulati fra le organizzazioni sindacali e leassociazioni rappresentative degli enti locali.
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ARTICOLO 6 Revisione regolamenti comunali 1. I Comuni, entro un anno dall' entrata in vigoredella presente legge, provvedono ad adottare oad adeguare alle norme della presente legge e dellesuccessive leggi provinciali i propri regolamenti riguardantiil personale addetto al servizio di poliziamunicipale. La presente legge sarà pubblicata nel BollettinoUfficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunquespetti di osservarla e di farla osservare comelegge della Regione. Trento, 19 luglio 1992
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PROVINCIA
DI BOLZANO
LEGGE PROVINCIALE N. 21 DEL 10-11-1993
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Il Consiglio Provinciale ha approvato |
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ARTICOLO 1 Servizio di polizia municipale 1. Nell' ambito dei principi fondamentali stabilitidalla legge 7 marzo 1986, n. 65, e secondo quantodisposto dalla presente legge, i comuni svolgono lefunzioni di polizia locale, urbana e rurale, di poliziaamministrativa e ogni altra attività di polizia, nellematerie di propria competenza e in quelle ad essidelegate. 2. Al fine di cui al comma 1 i comuni organizzanoun apposito servizio di polizia municipale secondole modalità che ne consentano la fruizioneper tutti i giorni dell' anno.
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ARTICOLO 2 Collaborazione fra i comuni 1. I comuni possono gestire il servizio di poliziamunicipale in forma associativa anche su livellodi comunità di valle; possono inoltre stabilire inteseper la reciproca utilizzazione temporanea di personalee di mezzi operativi per il perseguimento diobiettivi comuni. 2. La Provincia incentiva le iniziative di collaborazionedei comuni concorrendo al finanziamentoper l' acquisto di attrezzature e mezzi operativiper la gestione del servizio di polizia municipale informa associata.
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ARTICOLO 3 Corpi di polizia municipale 1. I comuni, singoli o associati, nei quali gliadempimenti di polizia municipale sono espletatida almeno sette operatori addetti a tali funzioni,possono procedere all' istituzione del corpo di poliziamunicipale.
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ARTICOLO 4 Dipendenza funzionale dei servizi o corpi dipolizia municipale 1. Il servizio o corpo di polizia municipale è alle dipendenze del sindaco o dell' assessore da questidelegato, che vi sovraintende impartendo le direttivee vigilando sullo svolgimento del servizio. 2. In caso di gestione associata del servizio ocorpo di polizia municipale, il relativo atto costitutivodisciplina l' adozione del regolamento che devecontenere quanto segue: a) disposizioni intese a determinare le strutture e imezzi tecnico - operativi; b) le funzioni di coordinamento del responsabile; c) gli elementi di cui all' articolo 7. 3. Gli addetti a tali servizi o corpi sono in ognicaso sottoposti al sindaco o all' assessore delegatocompetente per il territorio in cui si trovano adoperare. 4. Ai fini dello svolgimento delle attività di cuiall' articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e neilimiti delle proprie attribuzioni gli addetti ai servizio corpi di polizia municipale sono messi a disposizionedal sindaco, su motivata richiesta dell' autorità di pubblica sicurezza o dell' autorità giudiziaria. Nell' esercizio di tali funzioni il personale di cui sopradipende operativamente dalla competenteautorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispettodi eventuali intese fra le dette autorità e ilsindaco.
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ARTICOLO 5 Compiti degli addetti ai servizi o corpi di poliziamunicipale 1. Gli addetti ai servizi o corpi di polizia municipale: a) vigilano sull' osservanza delle leggi, dei regolamentie delle altre disposizioni amministrativevigenti con particolare riguardo alle norme concernentila polizia locale, urbane e rurale, lacircolazione stradale, l' edilizia, l' urbanistica,l' ambiente, l' igiene e la sanità , il commercio, ipubblici esercizi, i pubblici spettacoli; b) prestano opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri d' intesa con le autorità competenti,nonchè in caso di privati infortuni; c) assolvono a compiti di informazione, di raccoltadi notizie, di accertamento, di rilevazione e adaltre funzioni previste da leggi o regolamentirichieste dalle competenti autorità ; d) prestano servizio d' ordine, di vigilanza e di scorta,necessari per l' espletamento di attività ecompiti istituzionali dei comuni.
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ARTICOLO 6 Svolgimento dell' attività sul territorio 1. Le attività di polizia si svolgono, di norma,nell' ambito territoriale del servizio o corpo di appartenenza,o di quello presso cui gli addetti sonodistaccati o comandati ai sensi delle intese di cuiall' articolo 2. 2. Le missioni esterne al territorio sono consentite,previa intesa tra le amministrazioni interessate,per soccorso in caso di calamità e disastri o perrinforzare altri servizi o corpi in particolari occasionieccezionali, nonchè per fini di collegamento e dirappresentanza. 3. Le operazioni esterne di polizia, d' iniziativadei singoli, sono ammesse unicamente in caso dinecessità dovuta alla flagranza dell' illecito commessonel territorio di appartenenza.
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ARTICOLO 7 Regolamento della polizia municipale 1. Il regolamento della polizia municipale disciplinala dotazione organica, le qualifiche funzionali,i profili professionali, lo stato giuridico, e leattività e funzioni degli addetti ai servizi o corpi dipolizia municipale, sulla base delle disposizioni previstedagli articoli precedenti e dei seguenti criteri: a) l' organizzazione e la dotazione organica sono determinate,previo confronto con le organizzazionisindacali di categoria, in funzione del numerodella popolazione residente e fluttuante, delladimensione, morfologia e dei caratteri urbanisticidel territorio, della fasce di necessariaoperatività del servizio, dell' indice di motorizzazione,degli indici di violazione delle norme,nonchè di ogni altro influente elemento dicarattere istituzionale, socio - economico, di efficienzae funzionalità ; b) il comandante del corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco o l' assessore delegato,dell' addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico - operativo degli addetti; c) gli addetti alla polizia municipale sono tenutiad eseguire le direttive impartite dai superiorigerarchici e dalle autorità competenti per i singolisettori operativi, nei limiti del loro statogiuridico e delle leggi; d) le attività di polizia municipale vengono svoltein uniforme, salvo i casi in cui l' abito civile siastrettamente necessario per l' espletamento delservizio e venga autorizzato; e) gli addetti alla polizia municipale ai quali è conferitala qualità di agente di pubblica sicurezzaportano, senza necessità di licenza, le armi, dicui possono essere dotati in relazione al tipo diservizio nei termini e nelle modalità previstedall' apposito regolamento approvato con decretodel Ministro dell' interno, anche fuori dal serviziopurchè nei limiti di cui all' articolo 6; f) l' intervenuta partecipazione con profitto ai corsiprovinciali di formazione al lavoro di cui all'articolo 10 costituisce titolo valutabile nei concorsia bandirsi per il reclutamento del personaledi polizia municipale.
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ARTICOLO 8 Comunicazioni al Ministero dell' Interno 1. I regolamenti della polizia municipale di cuiall' articolo 7 saranno emanati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e comunicatial Ministero dell' Interno
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ARTICOLO 9 Uniformi 1. L' uniforme degli appartenenti ai servizi ocorpi di polizia municipale è costituita da un insiemeorganico di oggetti di vestiario, di equipaggiamentoe di accessori aventi specifica denominazionee realizzati in modo da soddisfare le esigenze difunzionalità e di identificazione, nel rispetto deldivieto di assimilazione a uniformi militari e delleForze della Polizia di Stato. 2. Le uniformi sono di servizio e per servizi dionore e di rappresentanza, le cui caratteristiche tengonoconto delle tradizioni locali. 3. Le attività di cui all' articolo 5, sono normalmenteesercitate nella prescritta uniforme nel rispettodegli appositi regolamenti comunali, ovverosecondo le disposizioni impartite dagli enti di appartenenza. 4. I distintivi da porre sulle uniformi degliagenti di polizia municipale recano lo stemma e ladenominazione dell' ente di appartenenza.
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ARTICOLO 10 Norme per l' accesso 1. L' assunzione del personale di polizia municipaleavviene esclusivamente per concorso. 2. Per l' ammissione ai concorsi per i posti dicomandante di polizia municipale è richiesto il diplomadi laurea, fatte salve le diverse disposizioniregolanti l' accesso alle qualifiche funzionali contenutenegli accordi previsti dal testo unico delle leggiregionali sullo stato giudico ed il trattamentoeconomico dei dipendenti dei comuni emanato condecreto del presidente della Giunta regionale 10maggio 1983, n. 3/ L. 3. I comuni, singoli o associati, od il consorziodei comuni della provincia di Bolzano organizzanodirettamente o a messo di istituzioni scientifiche oculturali che dispongono di adeguate strutture ediano garanzie di espletarli in maniera soddisfacente,corsi di formazione al lavoro finalizzati al reclutamentodel personale di polizia municipale e corsidi aggiornamento e di riqualificazione del personalein servizio, compreso il perfezionamento dellaconoscenza della seconda lingua. 4. Il numero dei partecipanti e le modalità diammissione, nonchè la durata e tipologia dei corsistessi sono determinati, in modo da garantire leesigenze delle amministrazioni comunali e dei loroconsorzi, dalla Giunta provinciale. 5. La Provincia può concedere contributi sullespese sostenute per l' organizzazione dei corsi di cuial comma 3.
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ARTICOLO 11 Disposizione finanziaria 1. Le spese per l' attuazione della presente leggesaranno stabilite dalla legge finanziaria annualeo da altro provvedimento legislativo di analoga natura.
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ARTICOLO 12 Modifica di una legge provinciale 1. Il comma 4 dell' articolo 3 della legge provinciale13 maggio 1992, n. 13, è sostituito dal seguente: << 4. L' autorizzazione è negata a coloro che abbianoriportato una condanna a pena detentivasuperiore a tre anni per delitto non colposoe non abbiano ottenuto la riabilitazione, o sianosottoposti a misure di prevenzione ai sensidella legge 27 dicembre 1956, n. 1423, modificataed integrata con la legge 14 ottobre 1974, nº497, la legge 13 settembre 1982, n. 646, il decretolegge 6 settembre 1982, n. 629, convertitodalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, nonchè conla legge 23 dicembre 1982, n. 936, la legge 3agosto 1988, n. 327, il decreto legge 14 giugno1989, n, 230, convertito dalla legge 4 agosto1989, n. 282, e con la legge 19 marzo 1990, n. 55,ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali,professionali o per tendenza. >> 2. Il comma 1 dell' articolo 12 della legge provinciale13 maggio 1992, n. 13, è sostituito dal seguente: << 1. Ogni violazione delle disposizioni contenutenegli articoli 2, 5, 6, 8 e 9 della presentelegge, fermo restando l' obbligo della denunciaall' autorità giudiziaria per i reati previsti dalcodice penale ogni qualvolta ne ricorrano gliestremi, è punita con sanzione amministrativapecuniaria da un minimo di Lire 200.000 ad unmassimo di Lire 2.000.000. >> La presente legge sarà pubblicata nel BollettinoUfficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunquespetti di osservarla e di farla osservare comelegge della Provincia. Bolzano, 10 novembre 1993
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PROVINCIA
DI TRENTO
LEGGE PROVINCIALE N. 28 DEL 2-11-1993
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Il Consiglio Provinciale ha approvato |
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Titolo I
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ARTICOLO 2
Funzioni di polizia locale 1. I comuni sono titolari delle funzioni di polizialocale nelle materie di propria competenza e inquelle ad essi delegate. 2. A tal fine possono organizzare, anche in formaassociata, un apposito servizio di polizia municipalein modo da assicurare le rispettive prestazioninell' ambito territoriale di appartenenza con caratteredi continuità e di uniformità . 3. Il servizio di cui al comma 2 provvede adassicurare l' assolvimento dei compiti ad esso demandatidalle leggi e dai regolamenti vigenti ed inparticolare a: a) prevenire e reprimere le infrazioni alle normedi polizia locale; b) vigilare sulla osservanza delle leggi, dei regolamenti,delle ordinanze e degli altri provvedimentiamministrativi emanati dalle competentiautorità , la cui esecuzione sia di competenza delcomune; c) prestare servizio d' ordine, di vigilanza e di scortanecessari per l' espletamento di attività istituzionalidel comune; d) vigilare sulla integrità e conservazione del patrimoniopubblico; e) svolgere incarichi di informazione, accertamentoe rilevazione connessi alle funzioni istituzionalicomunali e comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli; f) predisporre i servizi e collaborare alle operazionidi protezione civile di competenza del comune; g) collaborare, d' intesa con le autorità competenti,alle operazioni di soccorso in caso di pubblichecalamità o disastri, nonchè di privato infortunio; h) esercitare le funzioni tecniche di controllo inmateria di tutela dell' ambiente dagli inquinamenti; i) svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e lefunzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensidell' articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65; l) svolgere le funzioni previste dal secondo commadell' articolo 20 del decreto del Presidente dellaRepubblica 31 agosto 1972, n. 670 e connessenorme di attuazione di cui ai decreti del Presidentedella Repubblica 1 novembre 1973, n. 686e 19 novembre 1987, n. 526; m) esercitare il servizio di polizia stradale attribuitodalla legge alla polizia locale.
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ARTICOLO 3
Gestione associata 1. Al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio, le funzioni di cuiall' articolo 2 possono essere esercitate dai comunianche in forma associata. 2. In tal caso i comuni, ferma restando la facoltà di adottare le forme associative previste dallalegge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 concernente<< Nuovo ordinamento dei comuni della RegioneTrentino - Alto Adige >>, possono demandare l' eserciziodelle funzioni di polizia locale al comprensoriodi rispettiva appartenenza, salvo successiva individuazionelegislativa di un diverso ente gestore dellefunzioni associate. 3. A tal fine i comuni interessati stipulerannoapposita convenzione con l' ente di cui al comma 2. 4. La Provincia favorisce ed incentiva l' esercizioin forma associata da parte dei comuni dellefunzioni di polizia locale, utilizzando le somme assegnateai sensi delle leggi in materia di finanzalocale.
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ARTICOLO 4
Collaborazione intercomunale 1. Per esigenze di carattere stagionale o temporaneo,ovvero ogni qual volta lo ritengano opportunoper migliorare la qualità del servizio o per realizzareuna maggiore economicità della gestione, i comunisingoli o associati possono attuare forme dicollaborazione per aspetti anche settoriali del serviziostesso, stabilendo a tal fine le opportune intese amezzo di apposite convenzioni.
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ARTICOLO 5
Dipendenza dei servizi di polizia municipale 1. Il sindaco o l' assessore da lui delegato impartiscele direttive per lo svolgimento delle funzionidi polizia locale, vigila sull' espletamento del servizioe adotta i provvedimenti previsti dalle leggi edai regolamenti. 2. Nel caso di gestione associata, i comuni interessatiprevedono nella relativa convenzione: a) le modalità della gestione amministrativa e finanziariadel servizio. 3. Fermo restando le attribuzioni spettanti aisindaci ai sensi del comma 1 e in armonia con quantodisposto dalla convenzione, nel caso di gestioneassociata il servizio ai fini organizzativi e di coordinamentodipende su tutto il territorio interessatodall' ente gestore.
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ARTICOLO 6
Istituzione del corpo di polizia municipale 1. Il servizio di polizia municipale, inteso comestruttura coordinata di persone e di mezzi, può essereorganizzato attraverso l' istituzione di un appositocorpo nei comuni, singoli o associati, nei quali irelativi adempimenti sono espletati da un organicodi almeno sette addetti. 2. L' ordinamento del corpo di polizia municipaledeve, di regola, prevedere la presenza: a) di un responsabile del corpo (comandante); b) di addetti al coordinamento e al controllo; c) di operatori (vigili).
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ARTICOLO 7
Comandante del corpo di polizia municipale 1. Ad ogni corpo di polizia municipale è prepostoun comandante. 2. Il comandante del corpo di polizia municipaleattua le direttive impartite dal sindaco o dall'assessore da lui delegato ed è responsabile verso lostesso dell' addestramento, della disciplina e dell' impiegotecnico - operativo del personale addetto alcorpo.
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ARTICOLO 8
Dotazione organica 1. la dotazione organica di ciascun servizio ocorpo di polizia municipale deve essere determinatatenendo conto dei seguenti criteri generali: a) consistenza della popolazione residente; b) estensione e suddivisione del territorio in circoscrizionio frazioni; c) sviluppo edilizio; d) tipo e quantità degli insediamenti industriali ecommerciali; e) presenze turistiche; f) indice di motorizzazione; g) caratteristiche socio - economiche del territorio; h) presenze scolastiche; i) presenza di nodi stradali; l) presenza di organi o uffici periferici della amministrazionestatale, regionale e provinciale; m) fenomeni di pendolarismo.
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ARTICOLO 9
Regolamenti 1. I comuni, singoli o associati, adottano i regolamentidi cui agli articoli 4 e 7 della legge 7 marzo1986, n. 65 entro un anno dalla data di entrata invigore della presente legge. 2. I regolamenti in materia di polizia localedevono essere comunicati al Ministero dell' Internotramite il Commissario del Governo.
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ARTICOLO 10
Uniformi e mezzi 1. Le uniformi sono costituite da un insiemeorganico di oggetti di vestiario, di equipaggiamentoe di accessori aventi specifica denominazione e realizzatiin modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione. Le uniformi devonoessere tali da escludere la stretta somiglianza con leuniformi delle forze di polizia e delle forze armatedello Stato. 2. Negli allegati A e B della presente legge sonodeterminate le caratteristiche, rispettivamente, delleuniformi e dei relativi distintivi di grado per gliaddetti al servizio di polizia municipale. 3. Negli allegati C e D della presente leggesono, altresì , determinate le caratteristiche, rispettivamente,dei mezzi e degli strumenti operativi indotazione ai servizi o corpi di polizia municipale,fatto salvo quanto stabilito dal comma 5 dell' articolo5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.
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ARTICOLO 11
Professionalità degli addetti al servizio di poliziamunicipale 1. Il personale addetto al servizio di poliziamunicipale deve possedere una professionalità adeguataalle funzioni svolte. 2. Tale professionalità è assicurata tramite: a) la partecipazione a corsi di preparazione ai concorsidi assunzione del personale da adibire afunzioni di polizia locale; b) la partecipazione periodica durante il rapportodi lavoro a corsi di aggiornamento; c) la partecipazione a corsi di specializzazione inrelazione all' impiego in specifici settori operativi. 3. In particolare, con riguardo a quanto dispostoin materia di porto dell' arma dal comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il personaleaddetto al servizio di polizia municipale partecipaa periodici corsi di addestramento all' uso dell'arma, consistenti in lezioni teoriche ed esercitazionipratiche, nel rispetto di quanto stabilito dalledisposizioni statali in materia. 4. La frequenza ai corsi di aggiornamento e dispecializzazione è obbligatoria per gli addetti al serviziodi polizia municipale.
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ARTICOLO 12
Formazione ed aggiornamento professionale 1. La Provincia, d' intesa con l' Associazione nazionaledei comuni italiani( ANCI) e l' Unione nazionalecomuni ed enti montani( UNCEM) e sentite leorganizzazioni sindacali maggiormente rappresentativenel settore a livello provinciale, promuovel' organizzazione di corsi di preparazione ai concorsidi assunzione del personale da adibire a funzioni dipolizia locale. 2. Al fine di assicurare in via continuativa unadeguato livello di professionalità del personale addettoal servizio di polizia municipale la Provincia,con le modalità di cui al comma 1, promuove altresì l' organizzazione di corsi di aggiornamento e di specializzazione. 3. I corsi di formazione, aggiornamento e specializzazionepossono essere gestiti direttamentedalla Provincia, dai comuni singoli o associati, ovveroda strutture convenzionate. 4. La programmazione, le modalità di ammissionedei candidati, la durata e la tipologia dei corsied ogni altra norma organizzativa verranno stabilitecon apposita deliberazione della Giunta provincialesu proposta del comitato di cui all' articolo 13. 5. La partecipazione con profitto ai corsi dipreparazione ai concorsi costituisce titolo valutabilenei concorsi da bandirsi per il reclutamento delpersonale da adibire alle funzioni di polizia locale. 6. La Provincia concorre al finanziamento delleiniziative di formazione ed aggiornamento professionalecon i criteri, i limiti e le modalità stabilitida apposite deliberazioni della Giunta provinciale,sentito il comitato di cui all' articolo 13.
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ARTICOLO 13
Comitato tecnico provinciale per le funzioni dipolizia locale 1. E' istituito il comitato tecnico provincialeper le funzioni di polizia locale, composto: a) dall' assessore provinciale competente in materiadi enti locali che lo presiede; b) dal dirigente del servizio enti locali o suo delegato,con funzioni di vicepresidente; c) da quattro esperti in materia di polizia localenominati dalla Giunta provinciale di cui almenouno scelto tra i comandanti di polizia municipale; d) da quattro rappresentanti degli enti gestori designaticongiuntamente dall' ANCI e dall' UNCEM; e) da tre rappresentanti sindacali designati dalleorganizzazioni sindacali maggiormente rappresentativenel settore a livello provinciale da scegliersifra gli addetti al servizio. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da unfunzionario del servizio enti locali. 3. Il comitato è nominato dalla Giunta provincialee resta in carica per la durata della legislaturaesercitando le funzioni sino all' insediamento delnuovo comitato. 4. Le associazioni e le organizzazioni di cui allelettere d) ed e) del comma 1 devono comunicare ledesignazioni dei componenti di propria competenzaentro trenta giorni dal ricevimento della relativarichiesta. Il comitato è validamente costituito anchenel caso in cui non siano pervenute le designazionipredette, salvo successive integrazioni. 5. Per la validità delle sedute del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componentiin carica. Il comitato delibera a maggioranzadei presenti, in caso di parità prevale il voto diche presiede. 6. Ai componenti ed al segretario del comitatosono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativaprovinciale vigente. 7. Il servizio enti locali assicura il necessariosupporto tecnico e amministrativo all' attività delcomitato.
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ARTICOLO 14
Compiti del comitato 1. Il comitato è organo consultivo della Provinciacon il compito di: a) esprimere pareri e proposte in ordine agli attiprovinciali in materia di polizia locale; b) formulare proposte in ordine all' organizzazionedei corsi di formazione ed aggiornamento professionaledi cui all' articolo 12 e al riparto deirelativi oneri; c) formulare proposte in ordine ad iniziative peril miglioramento del servizio; d) esprimere pareri su altri particolari argomentio questioni che dovessero riguardare il servizio; e) verificare lo stato di attuazione della presentelegge.
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ARTICOLO 15
Norme transitorie 1. I comuni adeguano le caratteristiche delleuniformi e dei relativi distintivi di grado nonchè lecaratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativia quanto stabilito negli allegati A, B, C e D entro unanno dalla data di entrata in vigore della presentelegge.
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ARTICOLO 16
Riferimento di spese 1. I corsi di cui all' articolo 12 si svolgono nell'ambito dei programmi di formazione e qualificazionedel personale, di cui all' articolo 37 della leggeprovinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente << Nuovoordinamento dei servizi e del personale dellaProvincia autonoma di Trento >>, modificato da ultimodall' articolo 25 della legge provinciale 23 febbraio1990, n. 6 << Disposizioni sul funzionamentodella struttura provinciale >>.
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ARTICOLO 17
Copertura degli oneri 1. Ai maggiori oneri, valutati nell' importocomplessivo di lire 3.000.000, derivanti dall' applicazionedell' articolo 13, comma 6, a carico dell' eserciziofinanziario 1994, si provvede mediante l' utilizzodi una quota di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settorefunzionale << Amministrazione generale >>, programma<< Amministrazione generale >>, area di attività << Servizi generali >> del bilancio pluriennale 1993- 1995di cui all' articolo 15 della legge provinciale 1febbraio 1993, n. 4 concernente << Bilancio di previsionedella Provincia autonoma di Trento per l' eserciziofinanziario 1993 e bilancio pluriennale1993- 1995 >>. 2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennaledella Provincia.
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ARTICOLO 18
Variazioni di bilancio 1. Nello stato di previsione della spesa - tabellaB - per l' esercizio finanziario 1993, di cui all' articolo3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sonoapportate le seguenti variazioni: (in milioni di lire) 1. Nello stato di previsione della spesa - tabellaB - per l' esercizio finanziario 1993, di cui all' articolo3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sonoapportate le seguenti variazioni: (in milioni di lire) in diminuzione: Cap. 84170 - Fondo destinatoa far fronte ad oneridipendenti da provvedimentilegislativi in corso -Spese correnti (legge provinciale14 settembre 1979,n. 7 - articolo 24)- art. 123 - Nuova legge - Costituzionedi nuovi comitatie commissioni consultive cod. mecc. 1119021232competenza 1993: 0, cassa 1993: 0, 1994: - 3, 1995: - 3OMISSIS 2. Nello stato di previsione delle spese del bilanciopluriennale 1993- 1995, di cui all' articolo 15della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4 le sommedi cui all' articolo 17 sono portate in diminuzionedelle << Spese per leggi in programma >> ed inaumento delle << Spese per leggi operanti >> nel settorefunzionale, programma ed area di attività indicatial comma 1 del medesimo articolo 17. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettinoufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunquespetti di osservarla e di farla osservare comelegge della Provincia. Trento, 2 novembre 1993 1. Nello stato di previsione della spesa - tabellaB - per l' esercizio finanziario 1993, di cui all' articolo3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sonoapportate le seguenti variazioni: (in milioni di lire)OMISSISin aumento: Cap. 12300 - Spese perconsigli, comitati e commissioni(legge provinciale 20gennaio 1958, n. 4 e successivemodificazioni; legge provinciale24 gennaio 1992, nº5 - articolo 80) cod. mecc. 2114210101competenza 1993: 0, cassa 1993: 0, 1994: + 3, 1995: + 3 2. Nello stato di previsione delle spese del bilanciopluriennale 1993- 1995, di cui all' articolo 15della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4 le sommedi cui all' articolo 17 sono portate in diminuzionedelle << Spese per leggi in programma >> ed inaumento delle << Spese per leggi operanti >> nel settorefunzionale, programma ed area di attività indicatial comma 1 del medesimo articolo 17. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettinoufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunquespetti di osservarla e di farla osservare comelegge della Provincia. Trento, 2 novembre 1993 2. Nello stato di previsione delle spese del bilanciopluriennale 1993- 1995, di cui all' articolo 15della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4 le sommedi cui all' articolo 17 sono portate in diminuzionedelle << Spese per leggi in programma >> ed inaumento delle << Spese per leggi operanti >> nel settorefunzionale, programma ed area di attività indicatial comma 1 del medesimo articolo 17. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettinoufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunquespetti di osservarla e di farla osservare comelegge della Provincia. Trento, 2 novembre 1993
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ALLEGATO 1:
ALLEGATO A
(articolo 10)
<< CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI >>
UNIFORME INVERNALE MASCHILE Copricapo:berretto rigido con calotta biancae visiera in cuoio nero; rifinitocon fascia blu millerighe per sottufficialie graduati e con grecaper ufficiali; con foderina intercambiabile; soggolo con eventualidistintivi di grado e stemma dellapolizia municipale. Lo stemmadella polizia municipale corrispondea quello della Provinciaautonoma di Trento previsto dalladeliberazione della Giuntaprovinciale n. 11470 dd. 23 ottobre1987 e dal decreto del Presidentedella Repubblica 4 gennaio1988. Giacca:tessuto pesante colore blu nottead un petto con quattro bottonidorati e risvolti con alamari al bavero; quattro tasche a soffiettocon pattina e bottoncino di cuidue piccole al petto e due grandialle falde laterali; spacco posteriore; spalline con distintivi digrado cucite entro l' attaccaturadella manica da un lato e fermatecon un bottone di metallo dall' altro; distintivo di servizio recantelo stemma della polizia municipaleapplicato alla tasca sinistrasul petto. Pantaloni:dello stesso tessuto e colore dellagiacca, senza risvolti e senza bande. Cappotto:tessuto pesante colore blu notte adoppio petto con collo aperto; baverorivoltato con alamari; doppiafila di bottoni dorati; due taschecon pattina; martingala adue bottoni e spacco posteriore; spalline con distintivi di gradocucite entro l' attaccatura dellamanica da un lato e fermate conbottone di metallo dall' altro. Impermeabile:lungo, di colore blu notte; concarrè sovrapposto; cintura e cappucciostaccabili; bottoni di colorescuro; tessuto di nylon doppioresinato oppure gore - tex. Scarpe:in pelle nera, liscie, con suola incuoio e gomma. Stivaletti:in pelle nera con suolo in cuoio egomma. Calze:di lana, colore blu notte, lungheal ginocchio. Cravatta:blu notte. Camicia:di cotone, colore celeste, a manichelunghe, modello classico. Maglione:di lana colore blu notte, con spalline,con scollatura a V, rinforzialle spalle e toppe ai gomiti intessuto. Dolcevita:colore bianco, misto lana. Guanti:in lana bianca e in pelle neri. Giacca vento:colore blu notte, tessuto in gore -tex, con imbottitura staccabile; taschino al lato sinistro del pettocon patta fermata con bottone apressione e due tasche inferioricon patta fermata con bottoni apressione; spalline cucite entrol' attaccatura della manica da unlato e fermate con bottone a pressionedall' altro; finiture in materialerifrangente colore bianco. Berretto:tipo << finmark >> imbottito con copriorecchie,colore blu notte, intessuto impermeabile e stemmadella polizia municipale. Doposci:in pelle nera. Stivali:in gomma colore nero. Calzamaglia:in lana, senza piede, colore blunotte. UNIFORME ESTIVA MASCHILE Copricapo:della stessa foggia della divisa invernale. Giacca - Pantº:colore blu notte, tessuto fresco dilana, della stessa foggia della divisainvernale. Camicia:di cotone, colore celeste, a manichecorte. Calzature:di pelle colore nero, suola incuoio. Cravatta:blu notte. Calze:di cotone, colore blu notte. Guanti:di cotone, colore bianco. Impermeabile:di cotone blu notte, con carrè sovrapposto,cintura e cappucciostaccabili; tessuto in nylon leggero. Maglione:in misto lana, colore blu notte,con spalline, con scollatura a V,rinforzi alle spalle e toppe ai gomitiin tessuto. La divisa estiva costituita da giacca e pantalonedi tessuto leggero può essere indossata: senza giacca,con camicia celeste a maniche corte con alamarisulle punte del colletto, distintivo di servizio applicatoal petto sul taschino sinistro. UNIFORME INVERNALE FEMMINILE Copricapo:berretto di foggia femminile, concalotta bianca, falde e frontino inpanno blu, con foderina intercambiabile; soggolo con eventualidistintivi di grado e stemma della polizia municipale. Giacca:dello stesso tessuto e colore diquella maschile, di foggia femminile. Pantalone:dello stesso tessuto e colore dellagiacca, di foggia femminile. Gonna:dello stesso tessuto e colore dellagiacca, lunghezza tale da coprireil ginocchio. Cappotto:dello stesso tessuto e colore diquello maschile, di foggia femminile. Impermeabile:dello stesso tessuto e colore diquello maschile, di foggia femminile. Scarpe:in pelle nera, chiusura con lacci,con suola in cuoio e gomma. Calze:collant di colore blu notte. Cravatta:blu notte. Camicia:la stessa degli uomini. Maglione:lo stesso degli uomini. Dolcevita:la stessa degli uomini. Guanti:in lana bianchi e in pelle neri. Giacca vento:la stessa degli uomini. Berretto:tipo << finmark >> con le stesse caratteristichedi quello maschile. Doposci:in pelle nera. Calzamaglia:in lana, senza piede, colore blunotte. UNIFORME ESTIVA FEMMINILE Copricapo:della stessa foggia della divisa invernale. Giacca:colore blu notte, tessuto fresco dilana, della stessa foggia della divisainvernale. Camicia:di cotone, colore celeste, a manichecorte. Calzature:in pelle colore nero, suola incuoio. Cravatta:blu notte. Calze:collant di colore blu notte. Guanti:di cotone, colore bianco. Impermeabile:lo stesso degli uomini. Maglione:lo stesso degli uomini. La divisa estiva femminile può essere indossatacon le stesse caratteristiche di quella maschile. DIVISA PER IL SERVIZIO MOTOMONTATO La stessa di quella ordinaria estiva ed invernalecon le seguenti varianti: Pantaloni:alla cavallerizza, di colore blunotte, dello stesso tessuto dellagiacca. Casco:colore bianco, di materiale idoneoalle norme di sicurezza, con piccolavisiera e sottogola; da usarsiesclusivamente durante lo svolgimentodel servizio motociclistico. Stivali:tipo polstrada. Guanti:in pelle nera, alla moschettiera. Maglione:in lana, colore blu notte, con girocollo. Giacca tecnº:in pelle, colore nero, con imbottitura; bavero rivoltato con alamari; spalline cucite entro l' attaccaturadella manica da un lato efermate con un bottone dall' altro; due tasche al petto con pattafermate con bottoni a pressione edue tasche alle falde fermate conbottoni a pressione; chiusura conlampo e bottoni a pressione; manichecon linguette e impunturedotate di polso interno in maglia. VIGILI SCIATORI Tuta tecnica:colore blu notte, con bordaturebianche, cinturone bianco conborsello porta radio. Maglione:colore blu notte, in lana pesante,con girocollo. Zainetto:colore rosso con bordature bianchee scritte << Polizia Municipale >>. OGGETTO DI CORREDO Portabollettari:bianchi, in pelle. Fischietto:con catenella in metallo. Manicotti rifrangenti. Copriberretto rifrangente. Cinturone:bianco, in pelle, con spallacci peri servizi auto - montati. Cinturino estivo:bianco, in canapa, con stemmadella polizia municipale sulla fibbia. Borsello:bianco, in pelle, da portare a tracolla. Bottoni:dorati, con stemma della poliziamunicipale. Distint. specº(interprete, motociclista, sciatore, ecc.) tubolari per gradi. Casco:per viabilisti, bianco modello Milano. Tesserino di riconoscimento:plastificato con foto, di cm 8 per cm 6, contenente i seguenti dati:indicazione dell' ente di appartenenza,stemma della polizia municipale,scritta << Polizia Municipale >>,numero di matricola, gradoe dati anagrafici. Sul retro deltesserino devono essere indicati: a) il decreto di riconoscimentodella qualifica di agente di PS; b) la qualifica di agente o di ufficialedi PG; e) gli estremi della autorizzazioneal porto d' armi; d) il gruppo sanguigno. Alamari:di colore oro, con bordi di coloreporpora. Parte centrale con sfondocolore porpora e stemma dellapolizia municipale. Distintivo di servizio:in metallo a forma di scudettodelle dimensioni massime di cmm7,5 per cm 5,8 recante al centrolo stemma della polizia municipalesu sfondo colore porpora ele scritte << POLIZIA MUNICIPALE >>ai lati e << PROVINCIA AUTONOMADI TRENTO >> sopralo stemma. Nella parte superiore,su fondo bianco di cm 0,8 è riportatoil nome dell' ente di appartenenza; nella parte inferiore è indicatoil numero di matricoladell' addetto. Il bordo dello scudettoè di colore oro( cm 0,3) lavoratocon zigrinatura.
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ALLEGATO 2:
ALLEGATO B
(articolo 10)
<< CARATTERISTICHE DEI DISTINTIVI DI GRADO >>
I gradi hanno una funzione simbolica e nonincidono sullo stato giuridico. Nell' ambito di una medesima qualifica funzionaleper gli ufficiali, superiori o inferiori, una voltaattribuito il grado non sono previsti avanzamenti; per i sottufficiali ed i graduati l' avanzamento nelgrado è determinato dall' anzianità di servizio avendocome riferimento analogico la legge 22 novembre1979, n. 872. I distintivi di grado sono conformi allo schemadi seguito riportato. UFFICIALI SUPERIORIQualifica funzionale II dirigenziale: //Comandante; grado colonnello; descrizione: corona dorata contre stelle dorate a sei punte; soggolo in treccia doratocon tre trine al berretto. Qualifica funzionale I dirigenziale: //Comandante; //grado tenente colonnello; descrizione: corona doratacon due stelle dorate a sei punte; soggolo in treccia doratocon due trine al berretto; //grado maggiore; descrizione: corona dorata con una stella dorataa sei punte; soggolo in treccia dorato con una trine al berretto. UFFICIALI INFERIORI Qualifica funzionale IX qualifica: //Comandante - Direttore di divisione; grado capitano; descrizione: tre stelle dorate a sei punte; soggolo doratocon trine al berretto. Qualifica funzionale VIII qualifica: //comandante oppure funzionario PM: //grado tenente; descrizione: due stelle dorate a sei punte; soggolo dorato con due trine al berretto; //grado sottotenente; descrizione: una stella dorata a sei punte; soggolo dorato con una trine al berretto. SOTTUFFICIALI Qualifica funzionale VII qualifica: //Comandante oppure coordinatore oppure addetto al coordinamento; //grado maresciallo maggiore; descrizione: tre barrette doratezigrinate e tre trine al soggolo del berretto; //grado maresciallo capo; descrizione due barrette doratezigrinate e due trine al soggolo del berretto; //grado maresciallo ordinario; descrizione: una barretta doratazigrinata e una trine al soggolo del berretto; //grado brigadiere; descrizione: due galloni dorati a V con filettonero; //grado vice brigadiere; descrizione: un gallone dorato a V. GRADUATI Qualifica funzionale VI qualifica: //Addetto al controllo oppure istruttore; //grado appuntato; descrizione: due galloni rossi a V confiletto nero; //grado agente scelto; descrizione: un gallone rosso a V. Qualifica funzionale V qualifica: //Operatore; grado agente di PM.
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ALLEGATO 3:
ALLEGATO C
(articolo 10)
<< CARATTERISTICHE DEI MEZZI >>
Autoveicoli:di colore di base blu notte; guarnituredi colore bianco sulle fiancate,a forma di << V >> sul cofano anterioree posteriore. Tetto bianco. Stemma della polizia municipalesulle portiere anteriori e riquadro,sul parafango anterioresinistro, con indicato il numerodel veicolo e il nome dell' ente diappartenenza. Scritta << POLIZIAMUNICIPALE >> con lettere di colorenero sulle fasce lateralibianche. Dispositivi supplementaridi segnalazione visiva a lucelampeggiante blu; dispositivi acusticibitonali. Altoparlante e farodirezionale manovrabile dall' interno. Parabrezza e lunotto posteriorerecanti la scritta << POLIZIAMUNICIPALE >> e il numerodi telefono. Motoveicoli:di colore di base blu notte. Parabrezzacon fascia di colore biancorecante la scritta a lettere nere<< POLIZIA MUNICIPALE >>. Stemma della polizia municipalesul serbatoio. Dispositivi supplementaridi segnalazione visiva aluce lampeggiante blu; dispositiviacustici bitonali. Borse lateraliportadocumenti con fascia lateralebianca recante la scritta a letterenere << POLIZIA MUNICIPALE >>e con riquadro indicante ilnumero del veicolo e il nome dell'ente di appartenenza.
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ALLEGATO 4:
ALLEGATO D
(articolo 10)
<< CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI OPERATIVI >>
- Impianto radio secondo le norme in materia. - Autovelox per il controllo della velocità - di tipoomologato. - Opacimetro per il controllo delle emissioni gassosedei veicoli a motore - di tipo omologato. - Attrezzo a chiave per il bloccaggio dei veicoli insosta vietata con obbligo di rimozione o blocco -di tipo omologato. - Etilometro per l' accertamento dello stato di ebbrezzadei conducenti dei veicoli a motore - ditipo omologato. - Fonometro per il controllo del livello delle emissionirumorose - di tipo omologato. - Armi - con le modalità e i limiti stabiliti daldecreto del Ministro dell' interno dd 4 marzo1987. Le attività da svolgere con il porto dell' armasaranno determinate dai regolamenti di cuiall' articolo 9 della presente legge.
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